Regolamento per il funzionamento dell’ufficio del Difensore civico

Regolamenti

Descrizione

1. L’Ufficio del Difensore civico, istituito ai sensi dell’art. 8, della Legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla legge regionale n.48/91, con le disposizioni dello Statuto dell’Ente, svolge funzioni di autorità amministrativa garante della legittimità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
2. I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l’intervento del Difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto.
3. L’Ufficio del Difensore civico ha sede presso la Casa comunale. L’ubicazione è fissata con successivo atto del Sindaco.

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