Descrizione
Il presente regolamento riguarda l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione e precisamente: l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di telecomunicazione, di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda puntomultipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate.
L'installazione delle infrastrutture sopra indicate può essere autorizzata purchè siano rispettate le esigenze di tutela della salute pubblica, ambientale e paesaggistica, dei monumenti, delle aree archeologiche e delle aree naturali protette, oltre che la normativa statale e regionale in merito.