Descrizione
La legge regionale n. 16 aprile 2003, n. 4 ha introdotto un nuovo regime delle cosiddette “opere interne” in aggiunta a quello già disciplinato dal noto art. 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 (d'ora in avanti citati semplicemente come “art.9” e ”art. 20”).
Fatta salva l'innovazione costituita dall'art. 20 nell'aver condotto nell'ambito dell'applicazione dell'istituto della “comunicazione” (già ex art. 9) determinati interventi edilizi, questi, potranno essere effettuati qualora risultino conformi alle prescrizioni del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione, ovvero, in assenza di apposita disciplina comunale confliggente, entro i rigorosi limiti dettati dagli art. 9 e 20 e tenendo in debito conto quegli arresti giurisprudenziali che abbiano riguardato fattispecie analoghe a quelle che l'Ufficio si trova a dovere valutare quotidianamente, cercando di rinvenire fra gli stessi, quei profili ermeneutici che possano condurre ad una quanto maggior possibile, costante, se non anche pacifica giurisprudenza, cui deve mirare il c.d. “diritto vivente”.
La norma, per la stessa ammissione di alcuni organi regionali presenta una oggettiva difficoltà interpretativa, stante l'ambiguo tenore letterale della stessa e la sua interpretazione appare effettivamente complessa, tant'è che a distanza di ben undici anni dalla sua emanazione non si rileva un orientamento giurisprudenziale “costante” (alcune pronunce della giustizia amministrativa non trovano analogo riscontro in quella penale).
Il primo comma dell'art. 20, integrato dall'art. 12 della legge regionale 14 aprile 2006, n.15, recita:
“In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a tale vincolo”.
La deroga di cui sopra si riferisce alla chiusura di detti spazi, in cui sia stata già realizzata in precedenza una tettoia, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, ma non alla “copertura” degli stessi, che non essendo espressamente contemplata dalla norma in questione rimane sottoposta al norme regime del titolo concessorio o autorizzativo, richiesto solitamente per dette opere dalle norme di attuazione degli strumenti urbanisti generali, in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni delle opere da realizzare.
(Parere n. 53460 del 2011 del Dipartimento Regionale Urbanistica, pareri n. 1697/2004 e 31884/2011 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana)
Il Regolamento Edilizio e le Norme di Attuazione degli strumenti urbanistici attuativi vigenti ed adottati nel Comune di Tortorici non disciplinano la costruzione di tettoie su terrazze (lastrici solari) degli edifici esistenti o da realizzare.
Il presente Regolamento nasce proprio dall'esigenza di diramare un direttiva che, oltre a colmare la mancanza di una specifica e puntuale disciplina di tali “opere”, si prefigge di stabilire una serie di regole che devono essere osservate da tutti gli addetti (uffici e utenza) al fine di una corretta applicazione della norma in esame sul territorio comunale, stabilendo dei parametri di riferimento per la progettazione di tali manufatti.